Art. 32 - LEGGE 69-2009 - d(dal sito www.clanius.com)
(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

  1. I primi due periodi del comma 5 dell'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono sostituiti dai seguenti: «La
    Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero
    dello sviluppo economico. La Fondazione elabora e propone, in piena autonomia scientifica, strategie di sviluppo del
    settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, e coadiuva
    operativamente il Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed
    interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio
    connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. La Fondazione, su richiesta dell'Autorità per le
    garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed
    approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di collaborazione con il
    Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità
    amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni, attraverso apposite
    convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni
    è tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati».
  2. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è sostituito dal seguente: «Lo
    statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate
    al comma 5 e con la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero dello sviluppo
    economico, di altre amministrazioni pubbliche, nonché delle Autorità amministrative indipendenti».
  3. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
    dello Stato.
  1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
    pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli
    enti pubblici obbligati.
  2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in
    forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti
    concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse
    modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo
    all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto
    del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di
    concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.
  3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre
    amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
  4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un
    portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
  5. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in
    forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti
    pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari
    stanziamenti di bilancio.
  6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse
    finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto
    del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre
    2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
  7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
    e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del
    Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito
    informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al
    decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.